Con la riforma dell’azione di restituzione, in vigore dal 18 dicembre 2025, il legislatore ha introdotto rilevanti novità per favorire la circolazione degli immobili di provenienza donativa e facilitare l’accesso al credito. Il nuovo art. 563 c.c. stabilisce che l’azione di riduzione non è più opponibile ai terzi acquirenti: chi acquista un immobile ricevuto in donazione non rischia più la perdita del bene in caso di lesione della quota di legittima. Le eventuali pretese dei legittimari si traducono infatti in un semplice diritto di credito nei confronti del donatario, tenuto a compensare in denaro.
La riforma rafforza anche la tutela degli istituti di credito, eliminando l’obbligo di restituzione del bene libero da ipoteche. Di conseguenza, la provenienza donativa non potrà più costituire motivo automatico di rifiuto nella concessione di un mutuo.
Viene meno la necessità di ricorrere sistematicamente a polizze assicurative o soluzioni contrattuali atipiche, pur restando centrale il ruolo informativo dell’agente immobiliare. Il venditore deve essere consapevole che il rischio patrimoniale legato a un’eventuale azione di riduzione resta a suo carico. Inoltre, la riduzione a tre anni del termine di opponibilità dell’azione di riduzione rende più agevoli anche gli acquisti di immobili ereditati.




